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domande frequenti

CHE COSA SI INTENDE PER MEDIAZIONE?
La definizione di mediazione è stata introdotta all'art. 1 del decreto legislativo 28/2010 che intende per mediazione, l'attività svolta da un terzo imparziale, e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

CHI PUÒ ACCEDERE ALLA MEDIAZIONE?
In base all'art. 2 del D.lgs 28 del 2010, chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del medesimo decreto.

COME SI PROPONE LA DOMANDA?
La domanda di mediazione è proposta tramite il deposito dell'apposita istanza, scaricabile presso la sezione modulistica del sito, www.cittadinoesalute.it, presso la segreteria dell'Organismo.
In caso di più domande relative alla medesima controversia, la mediazione si volge innanzi all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.

CHI È IL MEDIATORE?
Il mediatore è una persona fisica innanzi alla quale si svolge la mediazione. Il mediatore è privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio e si adopera unicamente per individuare i reali interessi delle parti, per consentire una comunicazione fra le stesse e per permettere loro di accordarsi sulla soluzione della loro problematica.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL MEDIATORE?
Il mediatore è in primo luogo tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite dalle parti durante il procedimento di mediazione. Inoltre, prima di accettare l'incarico, deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità nella quale dichiara sotto la propria responsabilità di non avere alcuna relazione con le parti, di non avere alcun interesse personale o economico nella vicenda e di non avere alcun pregiudizio.

QUANTO DURA LA PROCEDURA?
Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2010 il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi; il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione.

ENTRO QUANTO TEMPO DEVE ESSERE FISSATO IL PRIMO INCONTRO?
Il mediatore ha l'obbligo di fissare il primo incontro tra le parti entro e non oltre quindici giorni dal deposito della domanda presso la sede dell'Organismo di Conciliazione.

QUALI SONO I VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE?
La mediazione è una procedura informale, economica, veloce e riservata. Nulla di ciò che viene riferito al Conciliatore, in mancanza di consenso della parte rivelatrice, potrà essere divulgato al di fuori della procedura o nell'eventuale giudizio.

ESISTONO ANCHE DEI VANTAGGI FISCALI?
Si. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale medesimo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000 (cinquantamila), altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
Inoltre alle parti, in caso di successo della mediazione, è riconosciuto un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta, fino alla concorrenza di € 500 (cinquecento). In caso di insuccesso della mediazione il credito d'imposta è ridotto alla metà.

PER QUALI MATERIE È  OBBLIGATORIO RICORRERE ALLA MEDIAZIONE?
L'art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010 prevede l'obbligatorietà del ricorso alla procedura conciliativa nelle seguenti materie:

  • Diritti reali
  • Divisione
  • Successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione
  • Comodato
  • Affitto di azienda
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • Responsabilità medica
  • Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità
  • Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
  • Condominio

A seguito del Decreto "Milleproroghe", la condizione di procedibilità per i contenziosi in materia di condominio e risarcimento danni derivante da circolazione di autoveicoli e natanti, è stata posticipata al 20 marzo 2012.

Dal 20 marzo 2011 sarà obbligatorio esperire il tentativo di mediazione per i contenziosi vertenti su tutte le altre materie indicate nel suddetto articolo 5, D. LGS. 28/2010


NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE DEVO ESSERE ASSISTITO DAL MIO AVVOCATO?
No, le parti possono accedere al procedimento personalmente. Non è necessaria la partecipazione del legale.

COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE INNANZI ALL'ORGANISMO CITTADINO E SALUTE?
All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il coordinatore responsabile dell'Organismo designa un mediatore il quale fissa il primo incontro tra le parti, non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.
La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'Organismo.
Il mediatore si adopera affinché' le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
Quando non può procedere alla nomina di mediatori ausiliari, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice potrà desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.