Ai sensi della previsione di cui all'art. 17, co. 5, del d.lgs. 28 del 2010 che prevede che:
"Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 co. 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 115/2002. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato".
Le parti che ritengano di essere in possesso dei suddetti requisiti, devono presentare alla Segreteria dell'Organismo:
a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi propria e di tutti i componenti il proprio nucleo familiare convivente (ivi compresi conviventi more uxorio, ascendenti, parenti, soggetti diversi) e/o dichiarazione ISEE in corso di validità;
b) certificato di stato di famiglia e residenza aggiornato.
Si rammenta che tra i redditi da dichiarare vanno ricompresi anche quelli non soggetti a tassazione o oggetto di tassazione separata.